Costituzione, Finalità e Modalità
Art. 1 - COSTITUZIONE
è costituita “Condividiamo - Associazione di famiglie adottive e affidatarie onlus”, con sede a Lanciano (CH) in Via Napoli n. 3 c/o la Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire sedi o sezioni in altre località. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 - SCOPO
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nei settori dell’assistenza sociale e della informazione in relazione al campo dell'adozione e dell'affido nonché del disagio e dell’emarginazione nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni, attraverso un’attività che esprime condivisione e solidarietà sociale.
In particolare si propone:
- la creazione e la gestione di Centri di Servizio a sostegno delle Famiglie, di Gruppi Familiari, di Cooperative di solidarietà sociale e di altre iniziative che si ritengono utili a supporto, aiuto e informazioni alle famiglie adottive e affidatarie, a coloro che lo vogliono diventare e ai minori che si trovano nel disagio ed emarginati; i rapporti tra l’Associazione ed i Centri di Servizio a sostegno delle Famiglie sono regolati da successivi regolamenti;
- la sensibilizzazione ed il sostegno all’affido ed all’adozione;
- la collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con Enti Pubblici e Privati, per la realizzazione di quanto sopra;
- di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso i mezzi d’informazione;
- di promuovere servizi di consulenza per minori e famiglie;
- la promozione e l’organizzazione di seminari, manifestazioni, convegni, incontri e di tutte quelle iniziative idonee a favorire un contatto tra l’Associazione, gli operatori dei settori di intervento dell’Associazione stessa ed i componenti della società civile.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 3 - I SOCI
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche, che condividono gli scopi fissati nel presente statuto.
Essi partecipano all’Associazione:
- con il versamento della quota annua stabilita dall’Assemblea;
- prestando servizi e collaborazione nell’ambito dell’attività istituzionale;
- impegnandosi socialmente in coerenza con gli scopi dell’Associazione menzionati all’Art. 2;
- con la responsabilizzazione ed il coinvolgimento nel perseguire gli obiettivi dell’Associazione;
Per diventare socio dell’Associazione occorre inoltrare al Consiglio Direttivo, domanda corredata dal parere favorevole di due soci iscritti all’Associazione; il Consiglio Direttivo delibererà sull’accoglimento o meno della domanda. Il socio regolarmente accettato e in regola con il versamento delle quote associative ha il diritto di partecipazione e di voto nell’Assemblea dei Soci.
Art. 4 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La perdita della qualità di socio avviene:
- a) per dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà effetto immediato;
- b) per morosità di oltre sei mesi nel versamento della quota annuale;
- c) per ripetuta ed evidente non partecipazione all’attività stabilita o agli impegni assunti;
- d) per ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo decide la perdita della qualità di socio nei casi di cui sopra alle lettere b), c), d), e la decisione dello stesso dovrà essere ratificata dall’Assemblea.
Art. 5 - I SOSTENITORI
L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o una-tantum. I sostenitori hanno diritto di ricevere periodicamente le informazioni sull’attività dell’Associazione e a partecipare alle relative iniziative.Organizzazione
Art. 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vicepresidente;
- Il Comitato scientifico.
Art. 7 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue delibere, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è l’organo deliberante fondamentale dell’Associazione. Hanno diritto di intervento all’Assemblea tutti i soci.
Art. 8 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno solare dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta personale, anche tramite e-mail, almeno dieci giorni prima del giorno fissato. Essa deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza. L’Assemblea viene considerata valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è ritenuta valida quando è presente almeno un terzo dei soci. Non è ammessa delega.
Art. 9 - VOTAZIONE IN ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per deliberare eventuali modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.
Tutte le votazioni sono palesi; quando il Presidente lo reputi opportuno o quando almeno un Socio lo chieda, si voterà a scrutinio segreto.
Art. 10 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi, dal più anziano dei Consiglieri. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 11 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Sono compiti dell’Assemblea:
- a) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività dell’Associazione stessa;
- b) approvare le relazioni del Presidente;
- c) deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, relativi all’amministrazione dell’Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale di iscrizione;
- f) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e deliberare l'eventuale scioglimento dell’Associazione stessa;
- h) deliberare su tutto quanto ad essa demandato per Legge e per Statuto.
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre, cinque oppure sette membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto, tra i soci dell’Associazione. Il numero dei membri da eleggere è fissato dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano, nell’ordine, il socio o i soci che, nell’ultima elezione assembleare, seguirono nella graduatoria della votazione a quelli risultati eletti. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente dal Presidente, ed ogni qualvolta sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi consiglieri. Non sono ammesse deleghe. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione e dovrà essere comunicato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione o, solo in caso di comprovata urgenza, un giorno prima. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 - VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) eleggere, tra i suoi membri, nella prima seduta successiva all’Assemblea di nomina, il Presidente, il Vicepresidente;
- b) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, del patrimonio e dei mezzi di finanziamento delle attività dell’Associazione stessa;
- c) provvedere allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione, approfondendo lo studio dei problemi di carattere generale connessi, individuando i settori di intervento e istituendo anche appositi gruppi di lavoro, secondo le direttive dell’Assemblea;
- d) mantenere l’unità dell’Associazione ed il corretto rapporto tra le sue varie realtà operative, nonché intervenire e risolvere eventuali problemi sorti in queste ultime;
- e) convocare l’Assemblea;
- f) proporre le quote associative;
- g) approvare l’adesione all’Associazione dei nuovi Soci e stabilire la perdita della qualità di socio come previsto all’art. 4;
- h) approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e predisporre il rendiconto consuntivo da trasmettere all’approvazione dell’Assemblea;
- i) intervenire con le azioni negoziali ritenute più opportune per dirimere le eventuali controversie nate tra i soci o con persone esterne all’Associazione.
Art. 16 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale della stessa. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le sedute e garantisce l’esecuzione delle loro deliberazioni. In caso di urgenza e di necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso. Il Presidente cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell’Associazione.
Art. 17 - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo o su espressa delega.
Art. 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico elabora gli indirizzi generali di ordine scientifico, riportando all’Assemblea dei Soci, in fase di approvazione di bilancio, una relazione annuale sull’attività svolta. Esso è composto da un numero variabile di esperti, con specifica e comprovata esperienza, nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell’esercizio, verrà redatto il Bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea, entro quattro mesi, per l’approvazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.Patrimonio e Finanziamenti
Art. 20 - PATRIMONIO COMUNE
Il patrimonio dell’Associazione si costituisce attraverso:
- quote sociali;
- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti odi istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici o privati;
- ogni altro bene divenuto di titolarità dell’Associazione stessa a qualunque titolo;
- ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Art. 21 - CASO DI ESTINZIONE
L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 22 - RICHIAMO ALLE NORMATIVE GENERALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia..